In materia di circolazione stradale, gli incidenti più frequenti dipendono spesso da uno scontro tra veicoli (che si tratti di veicoli a motore o velocipedi); tuttavia, non sempre si verifica una collisione fisica. Talvolta, infatti, i sinistri sono conseguenza di una condotta imprevedibile di altri utenti della strada, che provoca un incidente senza che si verifichi un effettivo contatto tra i mezzi.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un automobilista che a seguito di una manovra improvvisa di un altro veicolo sia costretto a sterzare, andando così a collidere contro un muro o una recinzione di proprietà privata. Oppure, si pensi al caso di un motociclista che a causa di una manovra improvvisa di un altro veicolo cada rovinosamente a terra; o, ancora, di un ciclista, che a causa del sorpasso posto in essere da un autocarro perda l’equilibrio e cada a terra.
In tali ipotesi, sebbene non si verifichi alcun contatto tra i mezzi si parla comunque di sinistro, che in questo caso viene definito sinistro da turbativa.
Ebbene, in tal caso, considerata l’assenza di “scontro” tra i veicoli, non è ammessa l’applicazione automatica della presunzione di uguale concorso di colpa ai sensi dell’art. 2054, co. 2, c.c., che invece opera nel diritto italiano tutte le volte in cui si verifichi una vera e propria collisione tra veicoli e non sia possibile accertare in concreto le cause e il grado di responsabilità nella causazione dell’evento dannoso.
Pertanto, in caso di sinistro senza collisione, non opera la presunzione di pari e concorrente responsabilità dei conducenti, ma sarà onere del danneggiato dimostrare la turbativa posta in essere dal conducente dell’altro veicolo e fornire prova della sussistenza del nesso di causalità; dall’altro lato, sarà onere del conducente del veicolo danneggiante provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.