Rilevato che non possa trovare applicazione il criterio della legge nazionale della minore, poiché la stessa non risulta residente in alcun luogo, deve necessariamente operare il criterio di cui all’art. 37 della legge 218/1995, che così dispone: “in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.
In applicazione di tale norma, la giurisprudenza ha affermato: “In caso di azioni di stato, è applicabile la legge nazionale del figlio o, se più favorevole, quella dello Stato in cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita; inoltre, sussiste la giurisdizione italiana, in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli, anche qualora uno dei genitori, o il figlio, sia cittadino o risieda in Italia (come nella specie, in cui il Tribunale ha rilevato altresì che l’applicazione della legge marocchina non avrebbe tutelato il diritto del figlio minore in quanto legittimato attivo dell’azione di disconoscimento della paternità sarebbe stato solo il padre presunto, ossia decorsi almeno sei mesi tra il matrimonio e la nascita del figlio)” (Tribunale Milano, sez. IX, del 18.01.2017).
Ebbene, sulla base di tale disposto, rilevato che la ricorrente, madre della minore, risulta residente in Italia, non possono esservi dubbi in merito alla sussistenza della giurisdizione italiana.