Il caso esaminato ha riguardato una cittadina italiana che aveva convenuto in giudizio i figli del marito inglese deceduto, per ottenere l’accertamento dell’avvenuta revoca del testamento redatto a Londra. L’attrice esponeva che la successione del de cuius doveva essere disciplinata dal diritto inglese, considerato che il defunto era cittadino inglese e, pertanto, il testamento doveva intendersi revocato per effetto del successivo matrimonio del testatore, in base a quanto prescritto dal Will Act del 1837.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2867 del 2021 ha chiarito che la fattispecie deve essere regolata esclusivamente dalla legge 218 del 1995. “Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell’articolo 46 della legge 31 maggio 1995 n. 218, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge n. 218 del 1995, per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio, individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità e apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.”
Pertanto in casi come quello esposto di successione transazionale vi è la scissione tra la legge applicabile ai beni mobili e quella applicabile ai beni immobili del de cuius.