La questione in esame riguardava un condomino, il quale era stato condannato a pagare in via esclusiva i danni causati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di sua esclusiva proprietà.
Tale condomino lamentava il fatto che il Condominio era obbligato ad eseguire le attività di conservazione e manutenzione straordinaria dei beni condominiali e, pertanto, avrebbe dovuto essere condannato in solido al pagamento dei danni causati dal lastrico solare di sua proprietà.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19556 del 2,8 luglio 2021 ha, invece, chiarito che nel caso esaminato la responsabilità per danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza di uso esclusivo era da addebitare in via esclusiva al condomino proprietario, in quanto erano imputabili “non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario”.
Pertanto, in casi come quello esposto, risponde dei danni solo il proprietario ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non anche il Condominio, poiché quest’ultimo non è obbligato a eliminare i vizi costruttivi originari dei beni condominiali.