Secondo le statistiche le principali cause di incidenti sciistici sono la mancata conoscenza da parte degli utenti delle regole di condotta degli sciatori, della classificazione delle piste e della segnaletica, ma può esservi anche una responsabilità del gestore di una pista.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione con ordinanza del 19.05.2022 n. 16223 ha qualificato il rapporto negoziale intercorrente tra l’utente e il gestore dell’area attrezzata – nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita – come contratto atipico di ski pass, che consente allo sciatore l’accesso dietro corrispettivo ad un complesso sciistico, al fine di utilizzarlo liberamente e illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito e ha ravvisato a carico del gestore l’obbligo della manutenzione in sicurezza della pista e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni subiti dai contraenti in conseguenza della cattiva manutenzione della pista, sulla scorta della responsabilità contrattuale per inadempimento.
Ciò è stato rilevato dalla Corte valutando un caso in cui uno sciatore citava in giudizio il gestore di una pista da sci per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente sciistico, allorché il danneggiato, mentre sciava su una delle piste gestite dalla società convenuta, era caduto riportando lesioni personali. In corso di istruttoria era emerso che l’incidente era stato causato da un cumulo di neve, formatosi in prossimità di un cannone sparaneve, dell’altezza di circa un metro e mezzo e talmente ampio da ricoprire una vasta porzione della pista e da non potere essere evitato da chi arrivava dalla posizione del danneggiato.