La riforma Cartabia ha introdotto il rito unico per ogni procedimento in materia di famiglia, con l’obiettivo di accorciare i tempi della giustizia.

In particolare, in materia di separazione e divorzio, ha previsto la possibilità di proposizione contemporanea di tali domande e ciò anche in caso di ricorso congiunto. Entrambe le parti possono quindi formulare la richiesta di divorzio già negli atti introduttivi (ricorso o comparsa di costituzione) del procedimento di separazione; conseguentemente, non dovranno più essere instaurate due cause separate, con evidente risparmio di tempo ed energie processuali.

E, infatti, l’intento della previsione che ammette il cumulo delle due domande, è proprio quello di evitare due giudizi che per molti aspetti sono tra loro sovrapponibili.

 

Tuttavia, per la pronuncia di divorzio devono sussistere due requisiti fondamentali: il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.

Quindi, instaurata la causa con il deposito del ricorso di separazione e divorzio, il Tribunale pronuncerà la sentenza di separazione e adotterà tutti i provvedimenti consequenziali; poi il Giudice rinvierà la causa a una successiva udienza, che dovrà tenersi non prima che siano decorsi rispettivamente 12 mesi, dall’adozione della sentenza di separazione giudiziale, o 6 mesi, da quella di separazione consensuale; all’esito di questa udienza, se sussisteranno i presupposti, verrà pronunciata anche la sentenza di divorzio.

 

Tre le altre novità, è opportuno ricordare che, in presenza di figli minori, al ricorso introduttivo del giudizio di separazione e divorzio deve essere allegato il c.d. “piano genitoriale”, ovvero un documento che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli, con riguardo a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze normalmente godute.

Inoltre, come già accadeva prima della riforma, in caso di richieste di natura economica, le parti sono tenute ad allegare la documentazione relativa alla loro situazione patrimoniale e reddituale dei tre anni precedenti (dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari, titolarità di beni o quote societarie).

Da ultimo, è interessante ricordare altresì la previsione, per le cause di separazione e divorzio giudiziale, dell’obbligatorietà dell’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento, salvo che ciò sia in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. Diversamente, nei procedimenti di separazione e divorzio consensuali l’ascolto del minore è previsto come possibilità e non come un obbligo, pertanto, verrà disposto solo se ritenuto necessario.

 

In conclusione, questi sono alcuni degli aspetti salienti della riforma in materia di separazione e divorzio, ora si tratterà di vederne in concreto l’attuazione.