La legge italiana (n. 91 del 5 febbraio 1992) ha come principio base per la trasmissione della Cittadinanza italiana lo iure sanguinis, essendo in primo piano il legame di sangue tra genitori e figli.

Tale legge prevede che lo straniero che abbia discendenza diretta da un italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, ha diritto a richiedere la cittadinanza italiana.

Ci sono alcuni modi per avanzare questa richiesta con la relativa documentazione completa: si può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana al Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza oppure la domanda può essere presentata presso il consolato italiano competente nel paese di residenza.

Esiste anche una terza via per riconoscere questo diritto: giudiziariamente mediante ricorso quando il Consolato competente a ricevere la domanda amministrativa presenta un’eccessiva fila d’attesa per convocare i richiedenti.

Tipico esempio è il Consolato di San Paolo ove vi è un tempo di attesa attualmente di oltre 10 anni per la convocazione dei richiedenti.

Vediamo, quindi, ora brevemente la procedura.

In passato competente per materia a conoscere tali ricorsi era solo il Tribunale di Roma: tutte le azioni dovevano essere proposte innanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 25 cpc, essendo il c.d. foro erariale o foro della pubblica amministrazione, un foro inderogabile.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Roma le lunghe liste di attesa dei consolati italiani in Brasile giustificano il ricorso al giudice equivalendo, l’eccessiva attesa, in un sostanziale diniego del diritto.

A partire dal 22 giugno 2022 il foro competente per le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, quando l’attore risiede all’estero, è quello del comune di residenza del padre, della madre o dell’antenato cittadini italiani. Ciò in virtù di una modifica legislativa. Infatti, il comma 36 dell’art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell’art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13 stabilisce  “All’art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l’attore risiede all’estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”.

Infine sempre con riferimento al procedimento giudiziale si evidenzia l’ulteriore beneficio che è rappresentato dal fatto che in un processo è possibile riconoscere la cittadinanza a gruppi familiari con discendenza dagli stessi antecedenti italiani, rendendo il processo, oltre che rapido, più economico.