Se la residenza abituale dei coniugi è situata in Italia e al momento dell’instaurazione del giudizio i coniugi risiedono in Italia o vi risiede uno dei due, sussiste la giurisdizione del giudice italiano e, quindi, i coniugi possono separarsi in Italia.
Ciò è possibile grazie alla normativa comunitaria e internazionale. Infatti, in questa materia si intrecciano vari regolamenti comunitari (Reg. UE 2201/2003, Reg. UE 1259/2010, Reg. UE 4/2009), convenzioni internazionali (Protocollo dell’Aja del 23.11.2007, Convenzione dell’Aja del 1996), nonché la legge 218 del 1995.
Inoltre, è necessario precisare che per ogni domanda avanzata nel giudizio bisogna determinare l’autorità giurisdizionale competente e poi la legge applicabile.
Orbene tornando al quesito iniziale, determinata la competenza del giudice italiano, è necessario determinare la legge applicabile alla separazione dei coniugi. A riguardo è interessante evidenziare che ai sensi dell’art. 5 del Reg. 1259/2010 i coniugi possono accordarsi sulla legge da applicare purché si tratti alternativamente di una delle seguenti leggi:
a) dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
b) dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
c) dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
d) del foro.
Pertanto tornando al nostro quesito i coniugi potranno decidere di comune accordo di applicare la legge italiana alla loro separazione e tale accordo dovrà essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.
Concludendo va precisato che il Reg. 1259/2010 all’art. 8 prevede che in mancanza di accordo delle parti sulla legge applicabile la separazione/ il divorzio siano disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.